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Diritti doganali

 

Sono tutti quei diritti per i quali la Dogana e' tenuta a riscuotere in forza di una Legge in relazione alle operazioni doganali effettuate dai rappresentanti doganali o raccomandatari marittimi:

TEMPORANEA IMPORTAZIONE: ( Art. 175-182-218 T.U.L.D. - D.P.R. 23.01.73 n° 43 ) A garanzia dei diritti doganali, interessi di mora e spese relativi a merci importate e destinate a specifiche lavorazioni per poi essere riesportate.

DAZIATO SOSPESO: ( Artt. 61-64 T.U.L.D. - D.P.R. 23.01.73 n° 43 ) A garanzia del pagamento dei diritti doganali in sospeso in attesa dell'accertamento definitivo dell'operazione.

L'operazione a daziato sospeso si ha quando si prevede, per il pagamento dei diritti doganali, un'abbuono o esonero per una parte di essi; i diritti che non vengono contestati, vengono pagati subito mentre i diritti per cui si prevede l'abbuono o l'esonero rimangono in sospeso fino alla definizione dell'operazione.

La cauzione vene emessa a garanzia del pagamento dei diritti in sospeso per le merci rilasciate prima dell'accertamento.

INTRODUZIONE DI MERCI ESTERE IN MAGAZZINI DOGANALI: ( Art. 150 T.U.L.D.- D.P.R. 23/01/1973 n° 43 ) Si garantisce che tutte le merci estere introdotte in magazzini doganali nazionali non vengano immesse al consumo primo che si sia provveduto al pagamento dei dazi doganali.

L'importo della garanzia sara' pari ai diritti doganali gravanti sull'importo massimo delle merci introdotte nel magazzino doganale privato o sotto custodia della Guardia di Finanza.

PAGAMENTO PERIODICO E/O DIFFERITO DI DIRITTI DOGANALI: ( Art. 5 della Legge n° 213 del 25/07/2000 ( G.U. n° 178 del 01/08/2000 ) che ha modificato gli artt. 78,79,82 e 87 del T.U.L.D.) La polizza e' emessa a garanzia del regolare pagamento di tutti i diritti doganali, spese ed eventuali interessi dovuti da tutti coloro che effettuano, con carattere di continuita' ( Spedizionieri e/o Importatori ) operazioni doganali.

L'Amministrazione della Dogana puo' consentire la libera disponibilita' delle merci senza il preventivo pagamento dei diritti doganali che vengono annottati in un apposito conto a debito.

Il Ricevitore Capo della Dogana puo' concedere il pagamento a 30 gg o autorizzare la concessione di una maggiore dilazione per i pagamenti dei diritti afferenti la sola fiscalita' interna fino ad un massimo di 90 gg compresi i primi 30.

La Dogana di Trieste e' l'unica a concedere una dilazione fino a 180 gg.

FUORI ORARIO- PAGAMENTO DI INDENNITA' PER SERVIZI STRAORDINARI:  ( Art. 35 comma 5 T.U.L.D. - D.P.R.  23.01.1973 n° 43 ) La polizza e' prestata a garanzia del pagamento delle indennita' dovute al personale delle Dogane e ia militari della Guardia di Finanza per operazioni fuori circuito doganale od oltre l'orario normale di ufficio ed a carico dell'operatore interessato. Potete richiedere maggiori informazioni inviando una mail a :                     , oppure con sms al numero            ( tutti i giorni fino alle ore 18,00) o telefonando al               . I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

 

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